CAPITOLO III Il
Consiglio Generale
Art.8 - Il Consiglio
Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di
diritto e da componenti designati. Il regolamento di attuazione dello
Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei
componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di
definizione dei componenti di diritto e designati. La componente
elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero
complessivo dei componenti del Consiglio Generale. Gli eventuali
componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall’Art. 14
dello Statuto e quelli derivanti dall’applicazione della clausola di
salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la categoria dei
pensionati nel Consiglio Generale della U.S.T., non vengono considerati
per il conteggio del 50% di cui al presente comma.
Art.9 - Il Consiglio
Generale prima di procedere alle votazioni per l’elezione della
Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla
struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario
Generale aggiunto ed al numero dei componenti la
segreteria. |